Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e della finanze; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «la maggioranza» a: «ed» sono soppresse. | 1. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17.». | 2. Identico:
«6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 50-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: | 3. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) nell'articolo 17: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) integralmente, in caso contrario.»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) del debitore, in caso contrario.»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) al comma 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente: | 4. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «e 119» sono soppresse. | 5. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-bis è sostituito dal seguente: | 6. Identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Art. 72-bis. (Contenuti dell'atto di pignoramento del quinto dello stipendio) - 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando | «Art. 72-bis. - (Pignoramento dei crediti verso terzi) - Identico». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 52-53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 è inserito il seguente: «25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.». | 7. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-bis. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
| «Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
9. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate.».
9. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.».
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di erogazione di un rimborso
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1o febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
«20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.
14. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente: «2. L'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
14. Identico.
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;
c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile.».
15. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.
15. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.
|